Statuto
della Conferenza dei Direttori
delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento
Secondario
Art. 1
E’ costituita la Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, denominata CONFERENZA DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO, in seguito denominata CODISSIS. La conferenza ha sede logistico-operativa presso l'Università di appartenenza del Presidente in carica.
Adunanze e attività dell'assemblea e della Giunta di cui al successivo
art. 4 possono svolgersi presso altre sedi.
Art. 2
La CODISSIS svolge attività di coordinamento e di indirizzo delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, in seguito denominate SSIS, attivate presso gli atenei italiani.
Essa promuove ed approfondisce lo studio dei problemi delle SSIS e ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti.
A questo fine la CODISSIS:
- raccoglie dati sulle SSIS e sul mondo della scuola secondaria;
- è organo consultivo nei confronti delle autorità ed istituzioni dello Stato, e in particolare dei ministeri competenti e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nei casi espressamente previsti dalla legge nonché ogni qual volta sia ritenuto da essi opportuno acquisirne il parere;
- intrattiene rapporti permanenti con le Autorità scolastiche secondarie e con il relativo sistema formativo;
- formula valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore ordinamento didattico e scientifico delle SSIS ed al più idoneo funzionamento dei relativi servizi.
La CODISSIS, inoltre, mantiene rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni
nazionali, in particolare con la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI), con la Conferenza Nazionale dei Centri Universitari di
Ricerca Educativa e Didattica (CONCURED), ed internazionali, in particolare
con enti ed organismi della Unione Europea; promuove scambi universitari
internazionali ad ogni livello; assume ogni altra iniziativa che possa
giovare al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca didattica
ed a mantenere elevato il prestigio delle SSIS.
Art. 3
Sono membri di diritto della CODISSIS i Direttori in carica delle SSIS delle università statali e delle SSIS delle università libere riconosciute.
In via transitoria e fino all'elezione del Direttore, è membro
rappresentante di una SSIS il Presidente del suo Comitato di Proposta.
Art. 4
Sono organi della CODISSIS:
- l'Assemblea;
- la Giunta;
- il Presidente.
I mandati del Presidente e dei componenti della Giunta hanno durata
biennale e non possono essere ricoperti per più di due bienni o
tornate consecutive. Una successiva rielezione potrà avvenire solo
dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
Art. 5
L'Assemblea generale è composta da tutti i membri della CODISSIS. Essa è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine è ridotto a 3 giorni.
L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richiedano almeno tre membri della Giunta o, con richiesta scritta, almeno cinque Direttori.
L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri e le deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui non ne sia prevista esplicitamente una diversa. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, a meno che cinque dei presenti chiedano la votazione per scrutinio segreto.
Quando non abbiano la possibilità di intervenire personalmente, i Direttori possono delegare il Vice-Direttore, ovvero altro docente della SSIS, espressamente designato per iscritto.
Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare con funzione consultiva
i responsabili di sede eventualmente previsti in Scuole interuniversitarie.
Art. 6
Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale, convocata e presieduta dal Decano, a maggioranza assoluta dei presenti nelle prime tre votazioni. Ove tale maggioranza non venga raggiunta da nessun componente dell'Assemblea, si darà luogo a ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
Le votazioni si tengono di norma nella stessa giornata.
Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea generale e della Giunta; ha la rappresentanza della CODISSIS, è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.
Art. 7
La Giunta è composta dal Presidente della CODISSIS e da altri 5 membri eletti dall'Assemblea generale. Ciascun componente dell'Assemblea può esprimere fino a 2 preferenze.
A parità di voti risultano eletti i più anziani di nomina a Direttore. Ai lavori della Giunta, nel biennio successivo alla scadenza del mandato, partecipa, a titolo consultivo, il precedente Presidente. La Giunta è presieduta e convocata dal Presidente della Conferenza.
In caso di decadenza dall'Ufficio di Direttore di uno dei membri della
Giunta, questi viene sostituito dal primo dei non eletti fino al completamento
del mandato biennale della Giunta.
Art. 8
Alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle della Giunta possono essere
invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte
di loro competenza, esperti o responsabili di servizi che interessano la
SSIS.
Art. 9
Nel seno della Conferenza del Direttori possono essere costituite Sezioni
o Commissioni per lo studio dei singoli problemi, cui possono partecipare
anche esperti qualificati nella materia oggetto dello studio non componenti
l'assemblea.
Art. 10
Le modifiche alle norme statutarie sono approvate dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti.