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                                                   D.M. 26 maggio 1998

     "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in
     scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario."
 

                                                         RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ha dettato in materia di autonomia didattica delle
università, disposizioni innovative relativamente al settore degli ordinamenti didattici, disciplinati dall’articolo 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè dal Regio Decreto 20.6.1935 n. 1071 e dal Regio Decreto 30.9.1938, n. 1652
e successive modificazioni.
Tale impianto normativo, infatti, ha definito puntualmente, a livello nazionale, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi
di laurea, di diploma universitario e di specializzazione con le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9
della predetta legge n. 341/90.
Sulla base delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 127/97, i riferiti ordinamenti sono adottati dagli organi
accademici delle singole università sulla base di "criteri generali" definiti dal Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) durata, numero minimo di annualità e contenuti minimi qualificanti per ciascun corso, con riferimento ai settori
scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione
sugli ordinamenti degli studi.
Nell’adozione dei predetti decreti la norma, confermando quanto già previsto dalla ricordata legge n. 341/90, prescrive
il rispetto delle eventuali direttive comunitarie in materia, nonchè il concerto, laddove previsto, di altre amministrazioni
pubbliche.
Lo schema di provvedimento che si sottopone all’esame delle Commissioni parlamentari concerne la definizione degli
ordinamenti didattici del corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola
elementare, nonchè della scuola di specializzazione per gli insegnanti degli istituti secondari di secondo grado, previsti
rispettivamente all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 e all’articolo 3 commi 2 e 3, della predetta legge n. 341/90 e regolati
attualmente dai Decreti del Presidente della Repubblica 31.7.1996 n. 471 e 31.7.1996 n.470.
L’articolato è stato redatto sulla base della proposta della Commissione mista MPI-MURST di cui all'articolo 4 della
legge 168 del 1989, tenendo anche conto dei suggerimenti e delle osservazioni pervenute dalle varie università e dal
mondo scolastico, nonchè dei risultati istruttori dei lavoro di una apposita commissione costituita per l’esame delle
problematiche derivanti dall’attuazione del menzionato articolo 17, comma 95 della legge n. 127/97.
Lo schema di provvedimento in questione si compone di 6 articoli e di 4 allegati.
Dopo aver precisato, all’articolo 1, taluni aspetti definitori ricorrenti nel testo, l’articolo 2 contiene disposizioni di
carattere generale comuni sia al corso di laurea che alla scuola di specializzazione.
Il primo comma, conferma che i singoli ordinamenti sono determinati dalle università in sede di adozione dei propri
regolamenti didattici, intendendosi per questi ultimi i provvedimenti normativi secondari di cui all’articolo 11, comma
1 e 2 della ricordata legge n. 341/90, così come statuito dalle disposizioni della legge n. 127/97.
Il comma 2 precisa i riferimenti ai contenuti minimi qualificanti dei corsi in questione, come definiti all’articolo 1,
rinviando agli allegati B e C, formulati sulla base degli obiettivi formativi individuati espressamente nell’allegato A, al
fine di indicare alle università l’esigenza di finalizzare sistematicamente il curricolo di sede allo specifico profilo
professionale.
Il comma 3 contiene una disposizione di carattere programmatico, affermando l’esigenza di un coordinamento
collegiale da parte delle competenti strutture didattiche nello svolgimento di tutte le attività didattiche anche mediante
la partecipazione degli allievi.
Il comma 4 ha natura organizzatoria e consente alle università di procedere all’istituzione dei corsi in questione sulla
base di accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con altre istituzioni formative e con gli enti locali, al
fine del reperimento delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie, sia strutturali.
Il comma 5 specifica in termini di conseguimento dei crediti formativi, il peso delle attività didattiche dei laboratori e
dei tirocini, così come definiti all’articolo 1, organizzati presso il corso di laurea e presso le scuole di
specializzazione. Le percentuali dei crediti più elevate nella scuola rispetto al corso di laurea si giustificano nella
circostanza che tali ultime strutture sono deputate alla formazione didattico-professionale mentre nel corso stesso deve
essere considerato anche lo spazio per l’approfondimento dei necessari contenuti culturali di base.
Il comma 6 definisce il limite di impegno orario semestrale per le attività didattiche, vincolante per gli atenei in sede di
elaborazione dei propri regolamenti i quali oltre ai contenuti tipici previsti dalla legge (articolo 11 della legge n.
341/90), definiscono in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attività previste, convenzionalmente facendo
pari a 30 il totale dei crediti in un semestre.
Il comma 7 detta disposizioni in ordine alle prove di valutazione, determinate in numero massimo di 3 per semestre,
nonchè in materia di disciplina delle modalità delle stesse rimessa alle competenti strutture didattiche, in ossequio a
quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 341/90.
Puntuali disposizioni sono dettate in ordine all’esame di diploma (di laurea e di specializzazione) e alla composizione
della relativa commissione della quale è prevista la presenza anche degli insegnanti delle istituzioni scolastiche che a
vario titolo collaborano alle diverse attività didattiche.
All’articolo 3, i criteri relativi al corso di laurea, dopo aver ripreso al comma 1 e 2 il dettato normativo della legge n.
341/90, disciplinano, al comma 3, taluni aspetti organizzativi del percorso formativo degli insegnanti di scuola materna
ed elementare articolantesi in due distinti bienni di indirizzo, dopo un primo biennio comune propedeutico. In ordine
alle modalità organizzative lo stesso comma, consente l’attivazione del corso attraverso il concorso di varie facoltà,
nell’ambito di strutture organizzative a tale fine disciplinate secondo le norme degli ordinamenti universitari.
In particolare il comma 4 detta i criteri per la definizione degli ordinamenti didattici attraverso la individuazione, in
termini di crediti didattici, del peso delle attività di insegnamento, tra quelle esplicitamente individuate nell’allegato B
alle aree 1 e 2, in tal modo rendendo flessibili per ciascun ateneo le modalità di definizione dei singoli piani di studio,
entro limiti peraltro predeterminati. Il modello adottato consente di modulare il corso, da un canto in funzione degli
obiettivi formativi e della risorsa docenza a disposizione nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari individuati,
dall'altro, in relazione alle specifiche esigenze degli allievi cui viene riservata la scelta di almeno il 5% dei crediti
formativi, anche all’interno di altri corsi universitari. Con riferimento all’indirizzo della scuola elementare, tenuto
conto delle competenze e quindi delle specifiche professionalità di tale canale formativo i vincoli di cui alle lettere a) e
b) vengono parzialmente derogati a favore dei settori didattico-formativi individuati all’area 2.
Puntuali disposizioni, atte a favorire la mobilità degli studenti e la spendibilità dei crediti formativi conseguiti in altri
corsi, sono dettate al comma 5, mentre il comma 6 disciplina la formazione degli insegnanti di sostegno ai sensi
dell’articolo. 14, comma 3, della legge n. 104/92.
L’articolo 4 detta specifici criteri per la istituzione delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge
341/90.
Mentre i commi 1 e 2 richiamano talune disposizioni del vigente ordinamento in materia di durata, di criteri di
ammissione alla scuola, e di esame finale per il conseguimento del titolo abilitante all’insegnamento, il comma 3
definisce il modello organizzativo della scuola la quale a tutti gli effetti è una struttura didattica d’ateneo, non
incardinata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, in una facoltà universitaria. Peraltro, in
linea con le statuizioni del predetto decreto presidenziale, al funzionamento delle scuole in disamina provvedono le
singole facoltà universitarie per la parte di propria competenza, in termini di reperimento di risorse logistiche,
finanziarie e di personale docente e tecnico amministrativo.
I commi 4 e 5 disciplinano le modalità per la definizione, degli ordinamenti didattici con particolare riferimento alle
aree didattico-formativo individuate all’allegato C, il cui peso in termini di crediti viene fissato dalla norma.
Il comma 6, quindi, detta disposizioni di carattere generale in ordine all’approvazione del piano di studio individuale
dello studente prevedendo abbreviazioni di corso, previo riconoscimento di crediti didattici già acquisiti, nonchè forme
integrative e ulteriori di formazione in relazione a scelte opzionali dello studente stesso, ovvero a rilevate carenze
formative.
Anche per tale percorso formativo vengono previste modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’attività di
sostegno ai sensi della legge n. 104/92.
L’articolo 5 in particolare detta alcuni criteri per la formazione degli insegnanti delle scuole della Val d’Aosta e del
Trentino Alto Adige con riferimento specifico alla possibilità per gli Atenei di prevedere lo svolgimento di parte del
corso presso università straniere sulla base di accordi e convenzioni a tal fine stipulati ai sensi dell’articolo 17, comma
98, della legge n. 127/97.
Infine, l’articolo 6, onde garantire la specificità dell’impianto formativo dei corsi in questione limita il ricorso alle cd.
mutuazioni nella programmazione e nel funzionamento delle strutture didattiche.
In parziale accoglimento dei pareri del Consiglio Universitario Nazionale e delle Commissioni parlamentari sono state
quindi apportate le seguenti modifiche:
- all’articolo 2, comma 5, la percentuale riservata al tirocinio nella Scuola è stata abbassata per accogliere l’invito
della Commissione della Camera a ridurre la percentuale complessiva rigidamente destinata alle quattro aree di cui
all’allegato C. Al comma 6 è stata accolta l’indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, relativa alla
individuazione dei crediti;
- all’articolo 3, comma 6, sono state accolte le due indicazioni della Commissione della Camera relative alla
formazione di base, per tutti, nelle problematiche dell’handicap e ad una preparazione specialistica, da completare in
sede di formazione in servizio, per particolari handicap sensoriali;
- all’articolo 4, comma 3, è stata accolta una osservazione della Commissione della Camera, che ribadisce la
collaborazione delle facoltà interessate alla scuola di specializzazione. Al comma 6 è stata accolta, alla lettera c), una
indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, relativa alla partecipazione ai concorsi. Al comma 8 è stata recepita
l’osservazione della Commissione della Camera, di analogo contenuto a quella di cui all’allegato 3, comma 6;
- all’allegato A, è stata parzialmente accolta, inserendo il nuovo punto 1) e integrando l’inizio del punto 12) ex 11), una
indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, al fine di sottolineare l’importanza delle conoscenze disciplinari,
nonchè degli aspetti relativi all’insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana. E’ stato tenuto
conto, nella integrazione al termine del punto 12), di una considerazione espressa dal Consiglio Universitario Nazionale
nella parte introduttiva del parere;
- all’allegato B, è stata accolta, al termine dell’area 2, una indicazione del Consiglio Universitario Nazionale,
inserendo altre arti figurative;
- all’allegato C, è stata accolta, al termine dell’area 2, una indicazione della Commissione del Senato, analoga ad una
diversamente formulata del Consiglio Universitario Nazionale, concernente la specifica attenzione alla logica, alla
genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun
sapere.
Inoltre è stata introdotta, nell’area 3, una precisazione che raccoglie, in termini variati, una indicazione della
Commissione del Senato relativa alla destinazione di una maggiore percentuale alle attività direttamente connesse alle
metodologie disciplinari.
Non si è ritenuto invece di poter accogliere alcune indicazioni, per i motivi che seguono.
- Eliminazione di ogni prescrizione su pesi percentuali minimi assicurati ad ognuna delle quattro aree. (Commissione
del Senato e Consiglio Universitario Nazionale) – Va anzitutto rilevato che il decreto prevede una amplissima
autonomia nelle scelte delle singole Università, in quanto le quattro aree rappresentano esclusivamente tipologie di
attività didattiche, entro ognuna delle quali è possibile la più grande varietà di scelte. L’eventuale soppressione anche
di questi vincoli a maglie così larghe annullerebbe di fatto il significato stesso dei criteri previsti dalla L. 127/97; in
particolare, una totale assenza di caratterizzazione nazionale non appare accettabile per corsi direttamente
professionalizzanti (nel caso della Scuola, anche abilitante).
- Esclusione della possibilità di abbreviazioni di corso in relazione a crediti riconosciuti (Commissione del Senato e
Consiglio Universitario Nazionale) – L’idea stessa di credito didattico, sempre più diffusa in tutti i sistemi scolastici
europei e posta alla base delle principali proposte di riforme del sistema formativo attualmente in discussione in Italia,
richiede che le attività concluse positivamente dallo studente in precedenti corsi di studio e riconosciute come rilevanti
per un determinato nuovo curricolo didattico possano comportare una abbreviazione del curricolo stesso. E’ da rilevare
che il decreto non prevede alcun automatismo: l’individuazione della rilevanza, per il Corso o per la Scuola, di studi
precedenti è interamente demandata al giudizio degli organismi didattici responsabili.
Inoltre i pareri contenevano le seguenti osservazioni, non direttamente pertinente al presente decreto; in vari casi, sarà
possibile tenerne conto nelle sedi proprie:
- Diritto allo studio: è in corso di elaborazione la modifica della normativa sul diritto allo studio universitario che
dispone, come richiesto dalle Commissioni del Senato e della Camera, l’estensione agli allievi delle scuole di
specializzazione di quanto oggi previsto per gli iscritti ai corsi di laurea.
- Accesso degli studenti al Corso e alla Scuola: nell’attuazione delle procedure previste dall’apposito Regolamento,
sarà tenuta presente l’indicazione della Commissione del Senato relativa alle pari condizioni di accesso e alla
valutazione culturale degli aspiranti. L’indicazione della Camera relativa ai provenienti dai corsi quadriennali verrà
soddisfatta garantendo l’attivazione dell’anno integrativo per coloro che acquisiranno il titolo quadriennale nella fase
transitoria. Non appare invece compatibile col Regolamento sugli accessi l’indicazione del Consiglio Universitario
Nazionale relativa all’articolo 2, comma 3.
- Riforma della tipologia delle abilitazioni: l’orientamento suggerito dalle osservazioni della Commissione del Senato
corrisponde alla prospettiva già indicata nelle premesse al recente decreto ministeriale che ha prorogato a tutto l’anno
accademico 2000-2001 la validità delle lauree che attualmente consentono l’accesso alle diverse abilitazioni (e perciò
alla Scuola conferisce tali abilitazioni).
- Tasse e contributi: relativamente all’indicazione della Commissione del Senato, si deve fare necessariamente
riferimento alla normativa generale sulla determinazione di tasse e contributi.