D.M. 26 maggio 1998
"Criteri generali per la disciplina da parte
delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e delle
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario."
ALLEGATI
Obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola
Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il
seguente insieme di attitudini e di competenze
caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che possono
essere integrati e specificati negli ordinamenti
didattici:
1.possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari
di propria competenza, anche con riferimento
agli aspetti storici ed epistemologici;
2.ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento
delle attività formative, assumendo
consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali
al fine di promuovere la costruzione
dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;
3.esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi,
le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie
formative, produttive e rappresentative del territorio;
4.inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione
culturale, le proprie competenze disciplinari nei
diversi contesti educativi;
5.continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le
proprie competenze professionali, con
permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;
6.rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività
didattiche attraverso una progettazione
curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi,
aree di conoscenza, metodi didattici;
7.rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza
in cui operano, in modo adeguato alla
progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla
interrelazione contenuti-metodi, come pure
all'integrazione con altre aree formative;
8.organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali,
le tecnologie didattiche per fare della scuola un
ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
9.gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro
come strumenti essenziali per la costruzione di
atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento
del piacere di esprimersi e di apprendere e
della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
10.promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
11.verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;
12.assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della
scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei
diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative
e con attenzione alla realtà civile e culturale
(italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche
nonché alle specifiche problematiche
dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità
non italiana.
Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea
L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi
qualificanti necessari al conseguimento
dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attività
didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti
e relativi settori scientifico-disciplinari:
area 1: formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle
necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A
nel campo pedagogico, meteodologico-didattico, psicologico, socio-antropologico,
igienico-medico, nonchè relative
all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap
area 2: contenuti dell'insegnamento primario:
Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici
della scuola elementare e della scuola materna,
attività didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini
e competenze di cui all'allegato A in relazione ai fondamenti
disciplinari e alle capacità operative nei campi linguistico-letterario,
matematico-informatico, delle scienze fisiche,
naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora,
delle scienze motorie, delle lingue moderne,
storico-geografico-sociale, del disegno e di altre arti figurative.
area 3: laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f) )
area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g))
Contenuti minimi qualificanti della scuola
L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi
qualificanti necessari al conseguimento
dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività
didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e
relativi settori scientifico-disciplinari :
area 1: formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle
necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A
nelle scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della
funzione docente
area 2: contenuti formativi degli indirizzi
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di
attitudini e competenze di cui all'allegato A , relative alle
metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica
attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo
storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico
e alla funzione sociale di ciascun sapere.
area 3:laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f) con specifico riferimento
ai contenuti formativi degli indirizzi).
area 4: tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g)
Allegato D
Istituzione degli indirizzi nella scuola
• Il raccordo tra indirizzi e Classi di abilitazione, come previsti
all'articolo 4, comma 4, ha valore sull'intero
territorio nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo
di abilitazione. Peraltro, il regolamento
didattico di struttura della singola università potrà
accorpare alcuni tra gli indirizzi ivi indicati, particolarmente
nei casi in cui la medesima laurea consenta l'acquisizione di abilitazioni
collocate in indirizzi distinti.
• Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni:
a) occorre evitare alle università un eccesso
di complicazioni organizzative, tenendo anche conto del fatto che in
alcune regioni si prevedono scuole
inter-universitarie con indirizzi attivati presso università
diverse; b) è necessario che un laureato che può avere
accesso a diverse abilitazioni trovi, il più possibile, nel
medesimo indirizzo le abilitazioni stesse; ciò rende più
agevole la definizione, da parte del consiglio della scuola, dei piani
di studio articolati in funzione del complesso
delle abilitazioni da conseguire.
• La presenza di più curricoli di abilitazione in uno stesso
indirizzo non significa che essi debbano essere
pressoché identici. Infatti, la impostazione di indirizzi "larghi"
comporta una loro forte articolazione interna: piani
di studio che conducono ad abilitazioni molto differenti potranno avere,
ad esempio, due soli insegnamenti comuni
(eccezionalmente, anche uno solo) all'interno dell'indirizzo. All'opposto
gli insegnamenti delle scienze
dell'educazione saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno
differenziarsi, anche all'interno di uno
stesso indirizzo, quando esso conglobi Classi della secondaria superiore
con Classi di scuola media.
• Una università non deve necessariamente attivare tutti gli
indirizzi; si prevede che sia sufficiente attivarne due.
Analogamente all'interno degli indirizzi attivati un ateneo non deve
necessariamente offrire tutti gli anni tutti i
filoni di abilitazione; ciò vale in particolare nei casi in
cui la disponibilità dei relativi posti di insegnamento nel
sistema scolastico sia molto esigua.
• In ogni caso, deve essere prevista la possibilità di piani
di studio "a cavallo" tra due indirizzi. Ciò sia perché
determinate Classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente usufruire
di insegnamenti collocati in un altro, sia
perché esistono Classi che per loro natura devono essere previste
come attivabili all'interno di più di un indirizzo.