Schema di decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, recante regolamento concernente ÒDefinizione della disciplina dei requisiti e delle modalitˆ della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dellĠarticolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244Ó – Maggio 2009

 

 

 

IL MINISTRO DELLĠISTRUZIONE, DELLĠUNIVERSITAĠ E DELLA

RICERCA

 

 

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;

 

VISTO lĠarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

 

VISTO lĠarticolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

 

VISTO lĠarticolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

VISTO lĠarticolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

VISTO lĠarticolo 5-bis del decreto-legge 1Ħ settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59

 

VISTO lĠarticolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40

 

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

 

VISTO lĠarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

 

VISTO il decreto del Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

 

VISTO il decreto del Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37;

 

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nellĠadunanza del ;

 

VISTO il parere del Consiglio nazionale per lĠalta formazione artistica e musicale, espresso nellĠadunanza del ;

                                                

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nellĠadunanza del ÉÉ;

 

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nellĠadunanza del ;

 

SENTITA la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nellĠadunanza del ÉÉ;

 

SENTITO il Ministro dellĠeconomia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

 

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dellĠarticolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cos“ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota delÉ;

 

ADOTTA

 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

 

 

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1.   Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti collegato alla emanazione del regolamento di cui allĠarticolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto disciplina i requisiti e le modalitˆ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dellĠinfanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dellĠarticolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

 

 

 

Art. 2

(Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)

1.    La formazione iniziale degli insegnanti di cui allĠarticolo 1  finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso lĠacquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dallĠordinamento vigente.

 

 

Art. 3

(Percorsi formativi)

1.    I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione, allĠacquisizione delle competenze di cui allĠarticolo 2, comma 1.

2.    I percorsi formativi sono cos“ articolati:

a.   per lĠinsegnamento nella scuola dellĠinfanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, in deroga a quanto previsto dallĠarticolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b.   per lĠinsegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

3.    I percorsi formativi preordinati allĠinsegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati anche dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.

4.    Costituiscono parte integrante dei percorsi di cui al comma 1, ai fini degli obiettivi di cui allĠarticolo 2:

a.   lĠacquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal ÒQuadro comune europeo di riferimento per le lingueÓ adottato nel 1996 dal Consiglio dĠEuropa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire lĠabilitazione.

b.   lĠacquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacitˆ di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per lĠutilizzo dei contenuti digitali e, pi in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali.

5.    I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 possono prevedere periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui allĠarticolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n.62, di seguito denominato Òsistema nazionale di istruzioneÓ, ricomprese nellĠalbo di cui allĠarticolo 13.

 

 

 

Art. 4

(Corsi di laurea magistrale)

1.   I corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto sono istituiti dalle universitˆ ai sensi del decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga ai requisiti di cui allĠarticolo 9, comma 2, e al numero minimo di crediti di cui allĠarticolo 10, commi 2 e 4, dello stesso decreto.

2.   I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o pi facoltˆ dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltˆ di pi atenei.

3.   La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle universitˆ che partecipa allĠistituzione del corso, indica la facoltˆ di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce lĠapporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo per il funzionamento dei corsi.

4.   Al fine di ottimizzare le risorse economiche e organizzative le universitˆ possono prevedere strutture di servizi comuni ai diversi corsi di laurea magistrale.

5.   EĠ in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltˆ di riferimento e dalle universitˆ interessate.

 

 

Art. 5

(Programmazione degli accessi)

1.    Il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 14.

2.    Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per lĠaccesso ai percorsi  determinato tenendo conto delle previsioni del fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione per i diversi gradi e ordini di scuole e per classi di abilitazione, effettuate dagli uffici scolastici regionali, nonchŽ delle disponibilitˆ degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ad attivare e a svolgere i percorsi medesimi.

3.    Il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca definisce, altres“, con proprio decreto le modalitˆ di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3, 14 e 15. Le prove sono svolte contestualmente a livello nazionale.

 

Art. 6

(Corso di laurea magistrale per lĠinsegnamento nella scuola dellĠinfanzia e nella scuola primaria)

1.    Il corso di laurea magistrale per lĠinsegnamento nella scuola dellĠinfanzia e nella scuola primaria di cui allĠarticolo 3, comma 2, lettera a)  a numero programmato con prova di accesso. Il corso  attivato presso le facoltˆ di scienze della formazione e presso altre facoltˆ appositamente autorizzate dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca.

2.    Per lĠammissione al corso di laurea magistrale  richiesto, in deroga a quanto previsto dallĠarticolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito allĠestero e riconosciuto idoneo.

3.    Il corso di laurea magistrale  strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4.    Le attivitˆ di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalitˆ tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino allĠultimo anno.

5.    Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante allĠinsegnamento nella scuola dellĠinfanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione  integrata da due tutor e da un rappresentante designato dallĠUfficio scolastico regionale.

 

 

Art. 7

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)

1.   I percorsi formativi di cui allĠarticolo 3, comma 2, lettera b), per lĠinsegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:

a.   il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;

b.   lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e lĠesame con valore abilitante, disciplinati dallĠarticolo 10.

2.   Le tabelle numero 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna classe di abilitazione di cui al decreto del Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:

a.   i requisiti per lĠaccesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);

b.   la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

3.   Le universitˆ ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle allegate e previo superamento di apposita prova orale svolta secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attivitˆ di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dellĠarticolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della circolare ministeriale 17 marzo 1997, prot. n. AGG/4./(7-A)/678/97, ovvero dellĠarticolo 5, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con lĠistituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.

 

 

 

Art. 8

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)

1.   I percorsi formativi di cui allĠarticolo 3, comma 2, lettera c), per lĠinsegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:

a.   il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;

b.   lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e lĠesame con valore abilitante disciplinati dallĠarticolo 10.

2.   Con decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca avente natura non regolamentare, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti allĠattuazione dellĠarticolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano:

a.   i requisiti per lĠaccesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);

b.   la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

3.   Le universitˆ ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle indicate al comma 2 e, previo superamento di apposita prova orale, svolta secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attivitˆ di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dellĠarticolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della circolare ministeriale 17 marzo 1997, n. AGG/4./(7-A)/678/97, ovvero dellĠarticolo 5, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con lĠistituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.

 

 

Art. 9

(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

1.    I percorsi formativi per lĠinsegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:

a.    il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137/2007 e di cui al decreto 7 ottobre 2004, n. 82/2004 a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;

b.    lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e lĠesame con valore abilitante, disciplinati dallĠarticolo 10.

2.    Le tabelle numero 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano, per ciascuna classe di abilitazione per lĠinsegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

3.    Con decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca avente natura non regolamentare, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti allĠattuazione dellĠarticolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione allĠinsegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui alla lettera b, comma 1.

4.    Per lĠutilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dellĠarticolo 12, con gli adattamenti resi necessari dalle specificitˆ ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dellĠalta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltˆ sono attribuite ai consigli accademici. Per le attivitˆ del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.

 

 

 

Art. 10

(Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

1.    Il tirocinio formativo attivo  un corso di preparazione allĠinsegnamento; le attivitˆ in cui si articola corrispondono a 60 crediti formativi universitari, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto. Ha durata annuale e attribuisce, previo superamento di un esame finale, il titolo di abilitazione allĠinsegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

2.    Il tirocinio formativo attivo  istituito presso una facoltˆ di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altres“ sedi amministrative. Il corso di tirocinio pu˜ essere svolto in collaborazione fra pi facoltˆ della stessa universitˆ ovvero fra facoltˆ di una o pi universitˆ o tra facoltˆ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3.    Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivitˆ:

a.    insegnamenti di scienze dellĠeducazione;

b.    un tirocinio di 475 ore, pari a 19 crediti formativi universitari, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dallĠarticolo 12, comma 1, in collaborazione con il docente universitario di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine dellĠintegrazione delle attivitˆ formative;

c.    insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra lĠapproccio disciplinare e lĠapproccio didattico;

d.    laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

4.    La gestione delle attivitˆ del tirocinio formativo attivo  affidata al consiglio di corso di tirocinio, cos“ costituito:

a.    nelle universitˆ, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due rappresentanti dei tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici, designati dallĠufficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso  eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed  rinnovabile una sola volta;

b.    negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due rappresentanti dei tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici, designati dallĠUfficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso  eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed  rinnovabile una sola volta.

5.    Il consiglio di corso di tirocinio cura lĠintegrazione tra le attivitˆ di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalitˆ di collaborazione tra i tutor, i tutor coordinatori e i docenti universitari.

6.    LĠattivitˆ di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con lĠinsegnante tutor che ne ha seguito lĠattivitˆ. Della relazione di tirocinio  relatore un docente universitario che ha svolto attivitˆ nel corso di tirocinio e correlatore lĠinsegnante tutor che ha seguito lĠattivitˆ di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre allĠesposizione delle attivitˆ svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacitˆ del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nellĠattivitˆ svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nellĠambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attivitˆ di laboratorio.

7.    Al termine dellĠanno di tirocinio si svolge lĠesame di abilitazione allĠinsegnamento che consiste:

a.    nella valutazione dellĠattivitˆ svolta durante il tirocinio;

b.    nellĠesposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;

c.    nella discussione della relazione finale di tirocinio.

8.    La Commissione dĠesame, nominata dalla competente autoritˆ accademica,  composta:

a.    nelle universitˆ, da 3 docenti universitari che hanno svolto attivitˆ nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dallĠUfficio scolastico regionale ed  presieduta da un docente universitario designato dalla Facoltˆ di riferimento;

b.    nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dallĠUfficio scolastico regionale ed  presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dallĠistituzione di riferimento.

9.    La Commissione assegna fino a un massimo di 30 punti allĠattivitˆ svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 7 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. LĠesame di tirocinio  superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dellĠanno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi,  il voto di abilitazione allĠinsegnamento.

10.La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo quanto previsto dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante allĠinsegnamento che dˆ luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

 

Art. 11

(Docenti tutor della scuola dellĠinfanzia e primaria)

1.   Per la scuola dellĠinfanzia e primaria, le universitˆ interessate stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nellĠalbo regionale di cui allĠarticolo 13 nelle quali pu˜ essere svolto il tirocinio. I dirigenti scolastici di tali istituzioni designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attivitˆ e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

2.   La facoltˆ di riferimento emana un bando per selezionare i tutor coordinatori. I criteri di selezione e il contingente di tutor coordinatori sono fissati con successivo decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze. La facoltˆ provvede allĠaffidamento dellĠincarico ai tutor coordinatori selezionati, che rispondono della loro attivitˆ al consiglio di corso di laurea e alla facoltˆ. La funzione di tutor coordinatore pu˜ essere svolta per una durata massima di quattro anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 4, prorogabile solo per un ulteriore anno. Essa comporta un esonero parziale dallĠinsegnamento, definito secondo criteri indicati nel decreto di cui al presente comma. Ai tutor coordinatori  affidato il compito di:

a.   orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b.   provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivitˆ di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivitˆ di tirocinio;

c.   supervisionare e valutare le attivitˆ del tirocinio diretto e indiretto;

d.   seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivitˆ in classe.

3.   La facoltˆ di riferimento emana un bando per selezionare i tutor organizzatori. I criteri di selezione e il contingente di tutor organizzatori sono fissati con successivo decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze. La Facoltˆ provvede allĠaffidamento dellĠincarico ai tutor organizzatori selezionati. I tutor organizzatori rispondono della loro attivitˆ al consiglio di corso di laurea e sono distaccati a tempo pieno presso lĠUniversitˆ per una durata massima di quattro anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 4, prorogabile solo per un ulteriore anno. Ai tutor organizzatori  assegnato il compito di:

a.   organizzare e gestire i rapporti tra le Universitˆ, le istituzioni scolastiche e i relativi Dirigenti scolastici;

b.   gestire tutte le attivitˆ amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con lĠUfficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivitˆ di tirocinio in generale;

c.   coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;

d.   assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

4.   Il consiglio di facoltˆ procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori che richiedono di permanere nellĠincarico. La facoltˆ li valuta sulla base dei seguenti parametri:

a.   conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

b.   gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;

c.   gestione dei rapporti con lĠistituzione universitaria;

d.   gestione dei casi a rischio.

5.   Il consiglio di corso di laurea magistrale pu˜ predisporre questionari di valutazione dellĠesperienza svolta da far compilare ai tirocinanti i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma di cui al comma 4.

 

 

Art. 12

(Docenti tutor della scuola secondaria di primo e secondo grado)

1.    Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le universitˆ interessate stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nellĠalbo regionale di cui allĠarticolo 13. I dirigenti scolastici di tali istituti designano tra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda i tutor dei tirocinanti, che hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attivitˆ e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

2.    La facoltˆ di riferimento emana un bando per selezionare tra i tutor, di cui al comma 1, i tutor coordinatori. I criteri di selezione e il contingente di tutor coordinatori sono fissati con successivo decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, sentito il Ministero dellĠeconomia e delle finanze. La facoltˆ provvede allĠaffidamento dellĠincarico ai tutor coordinatori selezionati. I tutor coordinatori rispondono della loro attivitˆ al consiglio di corso di tirocinio e alla facoltˆ. La funzione di tutor coordinatore pu˜ essere svolta per un massimo di tre anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 3; lĠincarico non  rinnovabile e comporta un esonero parziale dallĠinsegnamento, definito secondo criteri indicati nel decreto di cui al presente comma. Ai tutor coordinatori  affidato il compito di:

a.    orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;

b.    provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivitˆ di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivitˆ di tirocinio;

c.    supervisionare e valutare le attivitˆ del tirocinio diretto e indiretto;

d.    seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivitˆ in classe.

3.    Il consiglio di facoltˆ procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori che richiedono di permanere nellĠincarico. La facoltˆ li valuta sulla base dei seguenti parametri:

a.    conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

b.    gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;

c.    gestione dei rapporti con lĠistituzione universitaria;

d.    gestione dei casi a rischio.

4.    Il consiglio di corso di tirocinio pu˜ predisporre questionari di valutazione dellĠesperienza svolta, da far compilare ai tirocinanti, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma di cui al comma 3.

 

Art. 13

(Albo Regionale delle Istituzioni Scolastiche )

1.   Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e tiene costantemente aggiornato un albo telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui allĠarticolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 14 e 15 del presente decreto avendo cura di evidenziare, per ogni istituzione scolastica, i seguenti dati:

a.   lĠelenco degli insegnanti di ruolo disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b.   il piano di realizzazione e di inserimento nellĠattivitˆ della scuola delle attivitˆ di tirocinio attivo;

c.   eventuali precedenti esperienze di tirocinio;

d.   esistenza di dipartimenti disciplinari attivi;

e.   eventuale partecipazione dellĠistituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f.    presenza di laboratori attrezzati;

g.   eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.

2.   Il Ministro dellĠistruzione, universitˆ e ricerca stabilisce con proprio decreto i criteri per lĠaccreditamento delle istituzioni scolastiche.

3.   Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sulla corretta applicazione della normativa inerente allo svolgimento del tirocinio formativo attivo e pu˜ escludere dallĠalbo le istituzioni scolastiche nelle quali siano avvenute irregolaritˆ.

ART. 14

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivitˆ di sostegno didattico agli alunni con disabilitˆ)

1.    In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per lĠattivitˆ di sostegno didattico agli alunni con disabilitˆ si consegue esclusivamente presso le universitˆ. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivitˆ di sostegno didattico agli alunni con disabilitˆ, che devono prevedere lĠacquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi distintamente per la scuola primaria e dellĠinfanzia, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformitˆ ai criteri stabiliti dal Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, sentiti il consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2.    Le universitˆ possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nellĠambito dellĠateneo, di personale che documenti una competenza specifica nel campo delle didattiche speciali.

3.    I corsi sono a numero programmato dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presupponendo il superamento di una prova di accesso predisposta dalle universitˆ.

4.    A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole lĠesame finale consegue il diploma di specializzazione per lĠattivitˆ di sostegno didattico agli alunni con disabilitˆ.

5.    La specializzazione di cui al comma 4 consente lĠiscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

 

 

ART. 15

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per lĠinsegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)

1.   Fino allĠintroduzione di specifiche classi di abilitazione e dei relativi percorsi di laurea, la formazione dei docenti per lĠinsegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera  di esclusiva competenza delle universitˆ.

2.   Le universitˆ, nei propri regolamenti didattici di ateneo, disciplinano corsi di perfezionamento per lĠinsegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti abilitati.

3.   I percorsi formativi di cui al comma 2 sono articolati per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono lĠacquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.

4.   Per garantire uniformitˆ tra i predetti corsi, le universitˆ si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

5.   A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole lĠesame finale  rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per lĠinsegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

 

 

 

ART. 16

(Norme transitorie e finali)

1.   Fino allĠanno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono lĠabilitazione per lĠinsegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui allĠarticolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per lĠaccesso alle Scuole di specializzazione per lĠinsegnamento secondario.

2.   Fino allĠanno accademico 2011-2012 conseguono lĠabilitazione per lĠinsegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui allĠarticolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per lĠaccesso alle Scuole di specializzazione per lĠinsegnamento secondario.

3.   Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca ai sensi dellĠarticolo 5, comma 1.

4.   Le universitˆ che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova dĠaccesso. La prova mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Essa si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare comporta lĠattribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalitˆ indicate nel comma 11.

5.   Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalitˆ previste dal comma 6. La data di svolgimento della prova  fissata dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca.

6.   Il test preliminare  una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.

7.   Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.

8.   La prova orale, valutata in ventesimi,  superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova  organizzata tenendo conto delle specificitˆ delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l'insegnamento delle lingue classiche (latino e greco)  prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne,  prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l'italiano, una prova di analisi di testi.

9.   Il superamento della prova orale  condizione imprescindibile per lĠaccesso allĠanno di tirocinio.

10.                 I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono cos“ suddivisi:

a.   valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

b.   votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

c.   altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti;

d.   eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.

11.                 La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi,  formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito allĠesito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.

12.                 Le universitˆ ammettono in soprannumero allĠanno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, allĠarticolo 7, comma 3, e allĠarticolo 8, comma 3, dietro il superamento della prova orale di cui al comma 8;

13.                 Fino allĠanno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato lĠesame di ammissione alle Scuole di specializzazione per lĠinsegnamento secondario e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi come soprannumerari al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 senza dover sostenere lĠesame di ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

14.                 Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dellĠentrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltˆ in cui si sono svolti i predetti corsi durante lĠanno accademico 2008-2009, a domanda, possono essere confermati nellĠincarico di docenza fino al completamento dei corsi.

15.                 Fino allĠanno accademico 2011/2012 al bando di cui allĠarticolo 12, comma 2, pu˜ partecipare anche il personale utilizzato, fino al 31 agosto 2009, in applicazione della legge 3 agosto 1998, n. 315, e del decreto ministeriale 2 dicembre 1998.

16.                 Coloro i quali risultano iscritti nel corrente anno accademico 2008-2009 al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono lĠabilitazione allĠinsegnamento nella scuola dellĠinfanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente allĠatto dellĠimmatricolazione.

17.                 I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 82/2004, e n.137/2007, entro l'entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validitˆ ai fini dellĠinsegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

18.                 Coloro i quali risultano iscritti nel corrente anno accademico 2008/2009 ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreti ministeriali n. 82/2004, e n. 137/2007 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.

19.                 In attesa dellĠadozione del decreto del Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dellĠabilitazione per lĠinsegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dellĠeducazione della tabella 14 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.

20.                 Sino alla completa messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il periodo di tirocinio di cui allĠarticolo 8, comma 1, lettera b), e allĠarticolo 9, comma 3 del presente decreto pu˜ essere svolto anche nelle strutture di cui allĠarticolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per lĠutilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dellĠarticolo 12 nel rispetto delle specificitˆ delle predette strutture.

21.                 Sino alla predisposizione degli albi regionali di cui allĠarticolo 13, le universitˆ stipulano le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dellĠistruzione e con le strutture di cui al comma 19, dĠintesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altres“ attivitˆ di vigilanza sulle attivitˆ di tirocinio.

22.                 Con successivo decreto il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione per le attivitˆ di sostegno didattico agli alunni con disabilitˆ da parte degli insegnanti aventi titolo per lĠinserimento nelle graduatorie di istituto che abbiano prestato o prestino attivitˆ di sostegno didattico agli alunni con disabilitˆ.

23.                 Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le Universitˆ approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una universitˆ italiana, potrˆ essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso universitˆ di paesi stranieri, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 98, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


 

TABELLA 1

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)

 

 

Obiettivi formativi qualificanti

 

I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacitˆ di proporle nel modo pi adeguato al livello scolastico, allĠetˆ e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo  necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dallĠinizio del percorso strettamente connesse con le capacitˆ di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacitˆ che li mettano in grado di aiutare lĠintegrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.

 

In particolare devono:

 

a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori).

b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dellĠetˆ dei bambini.

c) possedere capacitˆ pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalitˆ al livello dei diversi alunni;

d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti pi adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);

e) possedere capacitˆ relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilitˆ, la solidarietˆ e il senso di giustizia.

f)   essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attivitˆ collegiali interne ed esterne.

 

In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o pi laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di  quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno,  attivitˆ obbligatorie di tirocinio indiretto e diretto nelle scuole. Le attivitˆ di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio  seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attivitˆ di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attivitˆ in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, al secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dellĠinfanzia.

La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate allĠinsegnamento che possono avere relazione con lĠattivitˆ di tirocinio.

 

Al termine del percorso i laureati della classe conseguono lĠabilitazione allĠinsegnamento per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo  lĠesito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.

 

 

Il profilo dei laureati dovrˆ comprendere la conoscenza di:

1) matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilitˆ; i temi della matematica applicata.

2) fisica: misure e unitˆ di misura; densitˆ e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono.

3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica.

4) biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale.

5) letteratura italiana: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni.

6) linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per stranieri.

7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese.

8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.

9) geografia: elementi di geografia fisica e umana.

10) attivitˆ motorie: metodi e didattiche delle attivitˆ motorie.

11) arte: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione allĠimmagine; calligrafia.

12) musica: elementi di cultura musicale.

13) letteratura per lĠinfanzia: testi e percorsi di letteratura per lĠinfanzia.

14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dellĠinfanzia.

15) storia della pedagogia: storia dellĠeducazione; storia della scuola.

16) didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.

17)  pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.

18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.

19) psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e dellĠeducazione; psicologia della disabilitˆ e dellĠintegrazione.

20) sociologia: elementi di sociologia dellĠeducazione.

21) antropologia:  elementi di antropologia culturale.

22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.

23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria infantile.

24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo.

25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria.

 

Si precisa che:

a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;

b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;

c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;

d)  necessario che nella presentazione delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dellĠinfanzia che per la scuola primaria;

e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITAĠ FORMATIVE INDISPENSABILI

 

 

ATTIVITAĠ FORMATIVE DI BASE: PSICOPEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE

 

 

Ambiti disciplinari

Settori scientifico -disciplinari

Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori)

Crediti assegnati dalla Classe alle attivitˆ di base

Pedagogia generale e sociale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale

 

16 + 1

 

Storia della pedagogia

M-PED/02 Storia della pedagogia

 

8

 

Didattica e pedagogia speciale

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

 

20 + 4

di cui almeno 4 di Tecnologie didattiche

 

Pedagogia sperimentale

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

12 + 1

 

Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione

8

 

Discipline sociologiche e antropologiche

SPS/08 Sociologia dellĠeducazione o

M-DEA/01 Antropologia

8

 

 

 

 

Totale 79 CFU

 

 

ATTIVITAĠ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

 

Area 1: I saperi della scuola

 

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori)

Crediti assegnati dalla Classe alle attivitˆ caratterizzanti dellĠArea 1

Discipline matematiche

MAT/02 Algebra

MAT/03 Geometria

MAT/04 Matematiche complementari

 MAT/06 Probabilitˆ e statistica matematica

20 + 2

 

Discipline letterarie

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

12 + 1

 

Linguistica

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

 

12 + 1

 

Discipline biologiche ed ecologiche

BIO/ 01 Botanica generale

BIO/03 botanica ambientale e applicata,

BIO/05 Zoologia,

BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia,

BIO/07 Ecologia,

BIO/09 Fisiologia,

12 +1

 

Discipline fisiche

FIS/01 Fisica sperimentale,

FIS/05 Astronomia e astrofisica,

FIS/08 Didattica e storia della fisica

8 + 1

 

 

Discipline chimiche

CHIM/03 Chimica generale e inorganica;

CHIM/06 Chimica organica

4

 

Metodi e didattiche delle attivitˆ motorie

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivitˆ motorie

M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attivitˆ sportive

8 + 1

 

Discipline storiche

L-ANT/02 Storia greca

L-ANT/03 Storia romana

M-STO/01 Storia medioevale,

M-STO/ 02 Storia moderna,

M-STO/ 04 Storia contemporanea

16

 

Discipline geografiche

M-GGR/01 Geografia

M-GGR/02 Geografia economico-politica

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologica

8 + 1

 

Discipline delle arti

ICAR/17 Disegno,

 L-ART/02 Storia dellĠarte moderna,

L-ART/03 Storia dellĠarte contemporanea,

 L-ART/ 06 cinema, fotografia e televisione

8 + 1

 

Musicologia e storia della musica

L-ART/07 Musicologia e storia della musica

8 + 1

 

Letteratura per lĠinfanzia

M-PED/02 Letteratura per lĠinfanzia

8 + 1

 

 

 

 

Totale 143 CFU

 

 

Area 2: Insegnamenti per lĠaccoglienza di studenti disabili

 

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (Il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori)

Crediti assegnati dalla Classe alle attivitˆ caratterizzanti dellĠArea 2

Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione

8 + 1

 

Didattica e pedagogia speciale

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

8 + 2

 

Psicologia clinica e discipline igienico-sanitarie

MED/39 Neuropsichiatria infantile

M-PSI/08 Psicologia clinica

8

 

 

Discipline giuridiche e igienico-sanitarie

MED/42 Igiene generale e applicata

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

IUS/19 Diritto amministrativo

4

 

 

 

 

Totale 31 CFU

 

 

ALTRE ATTIVITAĠ

 

Tipologia

Crediti assegnati dalla Classe

Attivitˆ a scelta dello studente

8 CFU

Attivitˆ di tirocinio

24 CFU

Laboratorio di tecnologie didattiche

3 CFU

Laboratori di lingua inglese

10 CFU

Prova/Idoneitˆ di lingua inglese di livello B2

3 CFU

Attivitˆ formative per la Prova Finale

9 CFU

 

 

 


TABELLA 2

(Art. 6, comma 2)

 

 

Classe di abilitazione A043 – Italiano, storia e, geografia nella scuola secondaria di I grado

 

1)     Conseguimento nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:

 

       M-STO/01 STORIA MEDIEVALE

M-STO/02 STORIA MODERNA

M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

L-ANT/02 STORIA GRECA

L-ANT/03 STORIA ROMANA

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA

L-FIL-LET/9 FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE

L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

M-GGR/01 GEOGRAFIA

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

 

I 102 CFU comprendono:

- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;

- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;

- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;

- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:

1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;

2) M-GRR/01 Geografia.

- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;

 

2)     Conseguimento della laurea magistrale nella classe LM-14 – Filologia moderna, strutturata conformemente alla seguente tabella:

Area disciplinare

á                Letteratura italiana L-FIL-LET/10  Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11

á                Linguistica italiana L-FIL-LET/12

á                Geografia M-GGR/01

á                Storia medievale M-STO/01; Storia moderna M-STO/02; Storia contemporanea M-STO/04

á                IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

 

75 CFU : tra questi, 18/24 di didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO e M-GGR

Tra i restanti 51/57 CFU:

1) almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio);

2) almeno 12 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO-02, M-STO/04 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio)

3) almeno 6 CFU in M-GGR/01

 

 

 

 

Totale 75 CFU

Scienze dellĠeducazione

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;

M-PED/02 Storia della pedagogia;

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione;

M-PSI/05 Psicologia sociale;

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

 

Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02

18 CFU

Laboratori,

Esami a scelta

Tesi di laurea

 

Tra laboratori, esami a scelta e tesi di laurea lo studente deve conseguire 27 CFU

27 CFU

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO

120 CFU

 

 


TABELLA 3

(Art. 6, comma 2)

 

Classe di abilitazione A045 – Lingua Inglese e seconda lingua straniera

 

1)     Conseguimento nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:

a) almeno 18 CFU in una lingua;

b) almeno 12 CFU in una seconda lingua;

c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;

d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;

e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;

 

2)     Laurea magistrale nella classe LM-37 – Lingua straniera, strutturata conformemente alla seguente tabella:

 

Settori scientifico-disciplinari

 

CFU

Lingue e Letterature

moderne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21 – Slavistica

54/72

Di cui almeno 18 in didattiche delle lingue straniere moderne

Discipline di contesto

L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LETT/15 Filologia germanica

6/18

 

 

 

 

 

Scienze dellĠeducazione

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;
M-PED/02 Storia della pedagogia;
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione;
M-PSI/05 Psicologia sociale;
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

18

Di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02

Laboratori, esami a scelta, tesi di laurea

 

24-27

TOTALE COMPLESSIVO CFU

 

120

 

 

           

 


TABELLA 4

(Art. 6, comma 2)

 

Classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

 

1)  Conseguimento nel corso di laurea di almeno 90 CFU, cos“ articolati:

 

a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD:

MAT/01 Logica

MAT/02 Algebra

MAT/03 Geometria

MAT/04 Matematiche Complementari

MAT/05 Analisi matematica

MAT/06 Probabilitˆ e Statistica matematica

MAT/07 Fisica matematica

MAT/08 Analisi numerica

MAT/09 Ricerca operativa

 

b)) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

FIS/01 Fisica Sperimentale

FIS/02 Fisica teorica, Modelli e metodi matematici

FIS/03 Fisica della materia

FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare

FIS/05 Astronomia e astrofisica

FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

FIS/08 Didattica e storia della fisica

 

c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

CHIM/01 Chimica analitica

CHIM/02 Chimica fisica

CHIM/03 Chimica generale e inorganica

CHIM/04 Chimica industriale

CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

CHIM/06 Chimica organica

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie

CHIM/08 Chimica farmaceutica

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

CHIM/10 Chimica degli alimenti

CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

CHIM/12 Chimica dellĠambiente e dei beni culturali

GEO/01 Paleontologia e paleoecologia

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica

GEO/03 Geologia strutturale

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia

GEO/05 Geologia applicata

GEO/06 Mineralogia

GEO/07 Petrologia e petrografia

GEO/08 Geochimica e vulcanologia

GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per lĠambiente e i beni culturali

GEO/10 Geofisica della terra solida

GEO/11 Geofisica applicata

GEO/12 Oceanografia e fisica dellĠatmosfera

BIO/01 Botanica generale

BIO/02 Botanica sistematica

BIO/03 Botanica ambientale e applicata

BIO/04 Fisiologia vegetale

BIO/05 Zoologia

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

BIO/07 Ecologia

BIO/08 Antropologia

BIO/09 Fisiologia

BIO/10 Biochimica

BIO/11 Biologia molecolare

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIO/13 Biologia applicata

BIO/14 Farmacologia

BIO/15 Biologia farmaceutica

BIO/16 Anatomia umana

BIO/17 Istologia

BIO/18 Genetica

BIO/19 Microbiologia generale

 

d) i restanti CFU fino alla concorrenza di 90 CFU totali vanno scelti nella lista dei SSD sopra elencati completata con i seguenti:

INF/01 Informatica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

SECS-S/01 Statistica.

 

2)  Laurea magistrale nella classe LM-95 – Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, strutturata conformemente alla seguente tabella:

 

Classe delle lauree magistrali in Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali (LM-95)

 

Obiettivi formativi qualificanti

 

I laureati nei corsi di laurea magistrale devono:

- avere una solida preparazione culturale di base nellĠarea della matematica e una buona padronanza dei metodi della disciplina con particolare riguardo alla sua centralitˆ nellĠinsegnamento scientifico nelle scuole secondarie di primo grado;

- avere una solida preparazione culturale di base e padronanza dei metodi delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra;

- avere una buona preparazione nei concetti e nei metodi dellĠinformatica;

- possedere una buona conoscenza dello sviluppo storico delle discipline predette.

 

 

 

 

 

 

Attivitˆ formative indispensabili

 

Attivitˆ formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Tot CFU

Caratterizzanti

Fondamenti di matematica e di fisica

MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09

FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08

di cui almeno 12 CFU nei SSD MAT sopra elencati e almeno 6 nei SSD FIS sopra elencati

 

24

 

 

Discipline integrative matematiche, fisiche, biologiche, chimiche e di scienze della terra

a) A scelta in tutti i SSD FIS, CHIM, GEO, BIO, con 6 CFU nei SSD assenti nel curriculum di primo livello, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD MAT.

b) A scelta in tutti i SSD MAT e FIS con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD CHIM, GEO e BIO.

c) A scelta in tutti i SSD MAT, CHIM, GEO e BIO, con 6 CFU nei SSD MAT e con 6 CFU nei SSD assenti nel curriculum di primo livello, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD FIS.

d) 6 CFU nei SSD MAT; 6 CFU nei CFU FIS, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01; 6 CFU nei SSD CHIM, GEO, BIO assenti nel curriculum di primo livello, nel caso in cui i CFU acquisiti nella laurea di primo livello siano 30 nei SSD MAT, 30 nei SSD FIS e 30 nei SSD CHIM, GEO, BIO

e) Chi abbia acquisito pi di 30 CFU sia nei SSD MAT che FIS pu˜ scegliere tra le opzioni a) e c); chi abbia acquisito pi di 30 CFU sia nei SSD MAT che BIO, CHIM GEO assieme considerati pu˜ scegliere tra le opzioni a) e b); chi abbia acquisito pi di 30 CFU sia nei SSD FIS che BIO, CHIM GEO pu˜ scegliere tra le opzioni b) e c)

18

 

 

Didattiche disciplinari

MAT/04, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, GEO/01, BIO/06,

MED/02 Storia della medicina

M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica

18

 

 

Scienze della educazione

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;

M-PED/02 Storia della pedagogia;

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione;

M-PSI/05 Psicologia sociale;

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

18 CFU

di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02

 

 

Laboratori didattici

 

18

 

 

Discipline a scelta

Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO

e inoltre

INF/01 Informatica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

SECS-S/01 Statistica

MED/02 Storia della medicina

M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica

12

 

 

Tesi di laurea

 

12

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 


TABELLA 5

(Art. 6, comma 2)

 

Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive

 

1)  Laurea nella classe L-22 – Scienze delle attivitˆ motorie e sportive;

 

2)  Laurea magistrale nella classe LM-67 – Scienze e tecniche delle attivitˆ motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 – Scienze e tecniche dello sport, strutturate conformemente alla seguente tabella:

 

Attivitˆ formative

 

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU Assegnati

CFU

Totali

assegnati

Caratterizzanti

Discipline motorie e sportive

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle

attivitˆ motorie(24 CFU)
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attivitˆ sportive (12 CFU)

36

72

 

Biomedico

BIO/09 - Fisiologia

BIO/10 - Biochimica

MED/09 - Medicina interna

MED/33 - Malattie apparato locomotore

 

18

 

 

Sociologico

Psicologico Pedagogico

M-PED/02 - Storia della pedagogia

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e

psicologia dell'educazione

M-PSI/05 - Psicologia sociale

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali

e comunicativi

 

18

 

 

Affini e integrative (art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270, lettera b)

BIO/11 Biologia molecolare

BIO/13 Biologia applicata

BIO/14 Farmacologia

MED/42 – Igiene generale e applicata

IUS/01 - Diritto privato

IUS/09 – Diritto pubblico

 

8

8

A scelta dello studente

 

8

8

Per la prova finale

 

12

12

Tirocini ed attivitˆ pratiche

 

20

20

Totale

 

 

120

 

 

 

 


TABELLA 6

(Art. 6, comma 2)

 

Classe di abilitazione A032 – Musica

 

1)  Conseguimento nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

 

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE

M-STO/02 STORIA MODERNA

M-STO/03 STORIA DELLĠEUROPA ORIENTALE

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

L-ANT/02 STORIA GRECA

L-ANT/03 STORIA ROMANA

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/9 FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA

L-ART/01 STORIA DELLĠARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELLĠARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELLĠARTE CONTEMPORANEA

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA

L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE

L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

M-GGR/01 GEOGRAFIA

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

 

I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:

a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;

b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L‑LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13);

c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);

d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M‑STO/02 oppure M-STO/04);

e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);

f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).

 

2)  Laurea magistrale nella classe LM-45 – Musicologia e beni musicali, strutturata conformemente alla seguente tabella:

 

Area disciplinare

á                Musicologia e Storia della musica LART/07; Etnomusicologia LART/08

á                discipline relative alla letteratura italiana LFILLET/1012

á                discipline storiche MSTO/01, MSTO/02, MSTO/04

á                discipline delle arti e dello spettacolo LART/0106

 

72 CFU

Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD LART/07.

Tra i restanti 48-54 CFU:

- almeno 30 CFU nei SSD LART/07-08;

- almeno 6 CFU in almeno uno dei seguenti gruppi di SSD:

(1) LFILLET/10, LFILLET/11, LFILLET/12;

(2) MSTO/01, MSTO/02, MSTO/04;

(3) LART/0106

 

 

 

 

Totale 72 CFU

Scienze dellĠeducazione e discipline antropologiche

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;

M-PED/02 Storia della pedagogia;

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione;

M-PSI/05 Psicologia sociale;

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

 

Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02

18 CFU

Laboratori,

Esami a scelta

 

Tra laboratori ed esami a scelta 18 CFU

18 cfu

Tesi di laurea

 

 

12 CFU

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO

120 CFU

 

 


TABELLA 7

(Art. 6, comma 2)

 

Classe di abilitazioneA033 –Tecnologia

 

1)  Conseguimento nel corso di laurea di almeno 90 CFU nei seguenti SSD:

 

MAT/01 Logica

MAT/02 Algebra

MAT/03 Geometria

MAT/04 Matematiche Complementari

MAT/05 Analisi matematica

MAT/06 Probabilitˆ e Statistica matematica

MAT/07 Fisica matematica

MA/08 Analisi numerica

MAT/09 Ricerca operativa

FIS/01 Fisica Sperimentale

FIS/02 Fisica teorica, Modelli e metodi matematici

FIS/03 Fisica della materia

FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare

FIS/05 Astronomia e astrofisica

FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

FIS/08 Didattica e storia della fisica

CHIM/01 Chimica analitica

CHIM/02 Chimica fisica

CHIM/03 Chimica generale e inorganica

CHIM/04 Chimica industriale

CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici

CHIM/06 Chimica organica

CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie

CHIM/08 Chimica farmaceutica

CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

CHIM/10 Chimica degli alimenti

CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

CHIM/12 Chimica dellĠambiente e dei beni culturali

GEO/01 Paleontologia e paleoecologia

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica

GEO/03 Geologia strutturale

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia

GEO/05 Geologia applicata

GEO/06 Mineralogia

GEO/07 Petrologia e petrografia

GEO/08 Geochimica e vulcanologia

GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per lĠambiente e i beni culturali

GEO/10 Geofisica della terra solida

GEO/11 Geofisica applicata

GEO/12 Oceanografia e fisica dellĠatmosfera

BIO/01 Botanica generale

BIO/02 Botanica sistematica

BIO/03 Botanica ambientale e applicata

BIO/04 Fisiologia vegetale

BIO/05 Zoologia

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

BIO/07 Ecologia

BIO/08 Antropologia

BIO/09 Fisiologia

BIO/10 Biochimica

BIO/11 Biologia molecolare

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIO/13 Biologia applicata

BIO/14 Farmacologia

BIO/15 Biologia farmaceutica

BIO/16 Anatomia umana

BIO/17 Istologia

BIO/18 Genetica

BIO/19 Microbiologia generale

AGR/06 Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali

AGR/07 Genetica agraria


AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali

AGR/09 Meccanica agraria

AGR/13 Chimica agraria

AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari

AGR/17 Zootecnica generale e miglioramento genetico

ICAR/01 Idraulica


ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia


ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale


ICAR/04 Strade, ferrovie ed areoporti


ICAR/05 Trasporti


ICAR/06 Topografia e cartografia


ICAR/07 Geotecnica


ICAR/08 Scienza delle costruzioni


ICAR/09 Tecnica delle costruzioni


ICAR/10 Architettura tecnica


ICAR/11 Produzione edilizia


ICAR/12 Tecnologia dellĠarchitettura

ICAR/13 Disegno industriale

ICAR/14 Composizione architettonica e urbana

ICAR/15 Architettura del paesaggio


ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento

ICAR/17 Disegno

ICAR/18 Storia dellĠarchitettura

ICAR/19 Restauro

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

ICAR/21 Urbanistica

ICAR/22 Estimo

ING-IND/01 Architettura navale

ING-IND/02 Costruzioni e impianti navali e marini

ING-IND/03 Meccanica del volo

ING-IND/04 Costruzioni e strutture areospaziali

ING-IND/05 Impianti e sistemi aerospaziali

ING-IND/06 Fluidodinamica 


ING-IND/07 Propulsione aerospaziale

ING-IND/08 Macchine a fluido

ING-IND/09 Sistemi per lĠenergia e lĠambiente

ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche

ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine

ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

ING-IND/15 Disegno e metodi dellĠingegneria industriale

ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione

ING-IND/17 Impianti industriali meccanici

ING-IND/18 Fisica dei reattori nucleari

ING-IND/19 Impianti nucleari

ING-IND/20 Misure e strumentazioni nucleari

ING-IND/21 Metallurgia

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali

ING-IND/23 Chimica fisica applicata

ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica

ING-IND/25 Impianti chimici

ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici

ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica

ING-IND/28 Ingegneria e sicurezza degli scavi

ING-IND/29 Ingegneria delle materie prime

ING-IND/30 Idrocarburi e fluidi del sottosuolo

ING-IND/31 Elettrotecnica

ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici

ING-IND/33 Sistemi elettrici per lĠenergia

ING-IND/34 Bioingegneria industriale

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale

ING-INF/01 Elettronica

ING-INF/02 Campi elettromagnetici

ING-INF/03 Telecomunicazioni

ING-INF/04 Automatica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica

ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche

 

2)  Laurea magistrale nella classe LM-96 – Tecnologia, strutturata conformemente alla seguente tabella:

 

Classe delle lauree magistrali in Tecnologia (LM-96)

 

 

Obiettivi formativi qualificanti

 

I laureati nei corsi di laurea magistrale devono:

- avere una solida preparazione culturale di base nellĠarea delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali e una buona padronanza dei metodi di queste discipline che permetta loro di possedere un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono;

- avere una solida conoscenza dei concetti e dei metodi dellĠinformatica, dellĠelettronica, dellĠautomatica e della sistemistica;

- conoscere in modo approfondito le problematiche contemporanee della tecnologia con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dellĠingegneria informatica, industriale e civile;

- possedere un buon inquadramento culturale del rapporto tra sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali.

 

Attivitˆ formative indispensabili

 

Attivitˆ formative

Ambiti disciplinari

 

CFU

Tot CFU

Caratterizzanti

Discipline matematiche

a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08

b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01

 

12

 

 

Discipline fisiche e chimiche

a) 6 CFU da scegliere tra FIS/01, FIS/02, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/10, CHIM/12

b) 6 CFU da scegliere tra FIS/03, FIS/04, FIS/07

c) 6 CFU da scegliere tra CHIM/04, CHIM/05, CHIM/07, CHIM/09, CHIM/11

18

 

 

Discipline di Ingegneria civile

A scelta tra ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/20

6

 

 

Discipline di Ingegneria industriale

A scelta entro tutti i SSD ING-IND (da ING-IND/01 a ING-IND/35)

12

 

 

Discipline di Ingegneria dellĠinformazione

A scelta entro tutti i SSD ING-INF (da ING-INF/01 a ING-INF/07)

12

 

 

Laboratori

didattici

 

18

 

 

Scienze della educazione

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;

M-PED/02 Storia della pedagogia;

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dellĠeducazione;

M-PSI/05 Psicologia sociale;

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

18

di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02

 

 

Discipline a scelta

Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO

e inoltre

INF/01 Informatica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

SECS-S/01 Statistica

MED/02 Storia della medicina

M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica

12

 

 

Tesi di laurea

 

12

 

 

 

 

 

120

 

 

 


 

 

TABELLA 8

(Art. 8, comma 1)

 

 

Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032)

 

ATTIVITAĠ FORMATIVE DI BASE (area comune)

Pedagogia generale

Psicologia generale e dellĠetˆ evolutiva

Didattica generale

Legislazione e organizzazione scolastica

12 CFA

ATTIVITAĠ FORMATIVE DI BASE (area musicale)

Pedagogia musicale

 Psicologia musicale

Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica

Tecniche di arrangiamento e trascrizione

Direzione e concertazione di coro per didattica della musica

Elementi di tecnica vocale

Storia della musica per Didattica della musica

Metodologia dĠindagine storico-musicale

Elementi di semiologia musicale

Elementi di sociologia musicale

Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica

Pratica dellĠaccompagnamento estemporaneo

Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte

35 CFA

ATTIVITAĠ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Metodologia dellĠeducazione musicale

Didattica dellĠimprovvisazione (per lĠeducazione musicale)

Didattica della composizione (per lĠeducazione musicale)

Repertorio corale

Didattica del canto corale

Didattica dellĠascolto

Didattica della storia della musica

Pratiche di musiche dĠinsieme

Antropologia della musica

Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea

40 CFA

ATTIVITAĠ FORMATIVE INTEGRATIVE

Informatica musicale

Improvvisazione vocale

Improvvisazione allo strumento

Storia delle musiche dĠuso

Storia della musica jazz

Tecniche dellĠorganizzazione

Tecniche della comunicazione

Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialitˆ

Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

Prassi esecutive e repertori di musica etnica

Composizione per la popular music

12 CFA

LABORATORI DIDATTICI

9 CFA

TESI FINALE

12 CFA

TOTALE

120 CFA

 


 

Tabella 9

Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di primo grado nella

classe di concorso di strumento (A077)

 

ATTIVITAĠ FORMATIVE DI BASE (area comune)

12 CFU

(almeno 6 CFU nei settori PED/01 o PED/02)

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;

M-PED/02 Storia della pedagogia;

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia

dellĠeducazione;

M-PSI/05 Psicologia sociale;

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure MDEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche

 

Casella di testo: ATTIVITAĠ FORMATIVE DI BASE (area musicale)
	24 CFA
Elementi di composizione
Metodologie strumentali per lĠinfanzia
Concertazione e direzione di coro
Concertazione e direzione strumentale
Pedagogia della musica
Storia della musica
Metodologia della programmazione didattica

ATTIVITAĠ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

48 CFA

Prassi esecutive e repertori

Metodologia dellĠinsegnamento strumentale

Casella di testo: ATTIVITAĠ FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta)	12 CFA

Informatica musicale
Anatomia e fisiologia della pratica dello strumento
Pratica della lettura della partitura
Pratica dellĠimprovvisazione vocale
Pratica dellĠimprovvisazione strumentale
Pratica dellĠaccompagnamento estemporaneo
Psicologia dellĠesperienza musicale e dellĠesecuzione strumentale

Laboratori didattici	
12 CFA
Tesi finale	
12 CFA

 

Qualora gli insegnamenti previsti nellĠarea comune non siano attivati presso i Conservatori, detti insegnamenti vengono mutuati dalle universitˆ.

TABELLA 10

(Art. 9, comma 2)

 

Classe di abilitazione A028 Arte e immagine

Tipologia delle attivitˆ formative

Codice

Settore artistico-scientifico-disciplinare

totale crediti formativi

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE

ABST47

Stile, Storia dell'Arte e del Costume

30

ABST59

Pedagogia e didattica dell'arte

ABST50

Storia dell'architettura

ABST55

Antropologia Culturale

12

ABST58

Teoria della percezione e psicologia della forma

ABST46

Estetica

ABST56

Discipline Sociologiche

ABVPA61

Beni culturali e ambientali

ABVPA63

Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI

ABPR14

Elementi di architettura e urbanistica

30

ABPR16

Disegno per la progettazione

ABST52

Storia e metodologia della critica dĠarte

ABST48

Storia delle arti applicate

ABAV3

Disegno

ABPR17

Design

24

ABAV6

Tecniche per la pittura

ABAV12

Tecniche per la Decorazione

ABST51

Fenomenologia delle arti contemporanee

ABAV1

Anatomia artistica

ABAV2

Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte

ABAV4

Tecniche Grafiche Speciali

ABPR21

Modellistica

ABPR31

Fotografia

ABPR16

Metodologia della progettazione

Laboratori, esami a scelta, tesi finale

ABLIN72

Lingue

24

ABTEC39

Tecnologie dellĠinformatica

 

Esami a Scelta

 

Prova Finale

 

 

Totale Crediti

120

 

 


 

 

TABELLA 11

(Art. 10, comma 6)

 

Il tirocinio formativo attivo (TFA)  un corso di preparazione allĠinsegnamento di durata annuale istituito presso una facoltˆ universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attivitˆ, secondo le norme dellĠart. 10

Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:

a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacitˆ di proporle nel modo pi adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalitˆ alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti pi adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);

c) avere acquisito capacitˆ pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;

d) aver acquisito capacitˆ di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilitˆ organizzative.

Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dellĠeducazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalitˆ di insegnamento in classe; un tirocinio che prevede sia una fase di osservazione che una fase di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalitˆ di collaborazione tra i docenti universitari o dellĠalta formazione aristica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori.

Le attivitˆ del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltˆ o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.

LĠattivitˆ di tirocinio formativo attivo nelle scuole  seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso lĠuniversitˆ o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltˆ sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attivitˆ di coordinamento fra le scuole e la facoltˆ sede del tirocinio formativo attivo.

Il consiglio di corso del TFA  costituito secondo le norme stabilite dallĠart. 10 comma 4.

LĠattivitˆ di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui  relatore un docente universitario, ovvero dellĠalta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito lĠattivitˆ di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attivitˆ svolte. Esso deve evidenziare la capacitˆ del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nellĠattivitˆ svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nellĠambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attivitˆ di laboratorio.

Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione allĠinsegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dellĠIstruzione, dellĠUniversitˆ e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

 

 

 

 

 

 

Scienze dellĠeducazione nei SSD:

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

 

18 CFU di cui 6 di pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali

 

Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici

18 CFU

Tirocinio a scuola

19 CFU, pari a 475 ore

Tesi finale e relazione finale di tirocinio

5 CFU