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DECRETO LEGISLATIVO n. 227/2005
DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.
(pubblicato in G.U. n. 257 del 4 novembre 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e
117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante
"Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo
5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004
n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004,
n.286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché
riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15
maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n.270,pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale, n.266 del 12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
CONSIDERATO che nella Conferenza Unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 è stato
registrato, nella seduta del 28 luglio 2005, oltre al parere negativo
sullo schema di decreto, la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5,
relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per
l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si
è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla
quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo
decreto legislativo correttivo le modalità della predetta
utilizzazione;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione e della
V Commissione del Senato, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12
ottobre 2005, e della VII Commissione e della V Commissione della
Camera dei Deputati entrambi in data 11 ottobre 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità della formazione iniziale dei docenti)
- I docenti delle varie comunità di
apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo
educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di
istruzione e formazione.
- La formazione iniziale e permanente dei
docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a
valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità
docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica,
nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti
dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
- La formazione sostiene e qualifica la
funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di
autonomia professionale e di libertà di insegnamento,
indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da
sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla
progressione del rendimento che agli esiti finali.
- Il percorso di formazione iniziale dei
docenti è affidato alle università ed alle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si
raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è
preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
- Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando
le disposizioni previste dall'articolo 399 comma 1 del Testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che riservano
il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti
alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono banditi, per il restante 50
per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.
- A partire dall'anno scolastico successivo a
quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto
dall'articolo 2 il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4,
attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5
costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di
applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per
l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali,
di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le
esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Articolo 2
(Percorsi di formazione iniziale dei docenti)
- I percorsi di formazione iniziale dei
docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari
dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi
accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle
competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative,
relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che
caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
- Con uno o più decreti adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e
successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12
novembre 2004:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche
interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati
anche alla formazione di cui al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e
attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche
con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e
organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude
con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente
dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio
stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari
in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi
universitari, di cui non più del 25% dell'area
pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle
scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo,
in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione
del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle
specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il
servizio di insegnamento previsto per le singole classi di
abilitazione.
- Per la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei
corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione
e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I
decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.
- I corsi di laurea magistrale e i corsi
accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle
università e dalle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e
nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I corsi di laurea magistrale possono essere
istituiti con il concorso di una o più facoltà dello
stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche
convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle
rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono
l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di
strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse
finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi
organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture
accademiche degli atenei.
- Con specifici decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a
determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in
analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le
università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici
ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano
altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto
riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
- Le classi di abilitazione per l'insegnamento
delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel
secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I corsi di laurea magistrale e di diploma
accademico di secondo livello di cui al presente articolo e gli esami
di stato di cui all'articolo 4 sono finanziati con le entrate
realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti
dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai
corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e
delle singole istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai
fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle
commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura
delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
- Per lo svolgimento dei compiti di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre
attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi
di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998,
n.315.
- Per le esigenze finanziarie connesse con il
processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini
dell'articolo 7, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro,
dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004
e successive modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal
fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del
suddetto limite di spesa.
Articolo 3
(Ammissione ai corsi)
- I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero
programmato ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni.
- Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della
procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e
dell'attribuzione alle università dei posti per l'accesso ai
corsi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 35,
comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e
successive modificazioni, è determinato il numero dei posti che
si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali, come previsto
all'articolo 1 comma 5, sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberata ai
sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre 1997, n.449 e
successive modificazioni. La predetta programmazione tiene conto di
stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del
turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle
scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello
nazionale, rilevati su base regionale. Il predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce formale
autorizzazione a bandire il concorso di cui all'articolo 1, comma 5,
per la copertura dei posti dallo stesso definiti, una volta completate
le procedure di abilitazione. Per le conseguenti assunzioni, resta
ferma l'applicazione della disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive
modificazioni.
- Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce
tra le università funzionanti in ciascuna Regione un numero di
posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei
posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa
Regione, definito come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per
cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di
istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle
università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo
3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n.264 e dell'esigenza di
assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il
Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla
determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di diploma
accademico di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le
medesime istituzioni.
- L'ammissione ai corsi è disposta
dagli atenei e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma
3, previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna
Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione stessa,
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Le prove selettive di ammissione sono volte
ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e
l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo modalità
e contenuti stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto
stesso determina altresì le modalità ed i criteri per
l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di
titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente
ordinamento.
- Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e le
modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso
dei titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli
abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture
didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
Articolo 4
(Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione)
- La laurea magistrale e il diploma accademico
di secondo livello si conseguono, unitamente all'abilitazione
all'insegnamento, nelle istituzioni del sistema di istruzione e di
formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il
superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo
modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. La commissione d'esame,
nominata dalla competente autorità accademica, è
composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti
universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle
istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o,
nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo,
all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione
determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
Articolo 5
(Albo regionale)
- Coloro che hanno conseguito la laurea
magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione
all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono
iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato
abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici
scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per
ciascuna classe di abilitazione.
Articolo 6
(Contratto di inserimento formativo al lavoro)
- Coloro che hanno conseguito l'abilitazione
come previsto all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione,
attraverso l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003,
n.53. L'ufficio scolastico regionale, tenendo conto delle esigenze
espresse dalle scuole, assegna tali docenti alle scuole stesse. Il
dirigente scolastico della scuola cui il docente è assegnato
stipula con il docente medesimo il contratto di inserimento formativo
al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le norme vigenti in
materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
- I docenti svolgono l'anno di applicazione,
con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la
supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede
contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso
per lo svolgimento della predetta funzione di tutor. Ai relativi oneri
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 16, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001, n.448.
- Nell'anno di applicazione, il docente
è tenuto, oltre al normale orario di servizio, ad
attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di
svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui
all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.
- Compiuto l'anno di applicazione, il docente
abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio di
cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, una relazione sulle esperienze e attività
svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la
formulazione di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal
fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal
tutor.
- Per quanto non previsto dal presente
articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole
statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di
contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.
Articolo 7
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli
insegnanti)
- Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici di
ateneo disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita
struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di
interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono
attribuiti i seguenti compiti:
a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale
che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con
il profilo formativo e professionale richiesto;
b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale
con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso
nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea
specialistica abilitante per l'insegnamento;
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i
laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi
connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con
gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi
compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e
artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la
formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e
formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli
uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta
delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni
professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di
altri organismi pubblici e privati; le predette convenzioni non devono
comunque comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Allo scopo di assicurare standard
qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con
decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del
sistema universitario, sono definiti i criteri e le modalità per
il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di
cui all'articolo 3 in relazione agli obiettivi formativi individuati
dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
- Per gli stessi fini di cui al comma 1, le
accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con
delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del
consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita
struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
- Dall'applicazione dei precedenti commi non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Nel quadro delle funzioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.
258, l'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le
Università e gli IRRE:
a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto
della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione
e la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali
a ciò finalizzati;
b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione
degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e
diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo
2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi
di e-learning di cui alla lettera a).
Articolo 8
(Iniziative di eccellenza per la formazione)
- Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f) della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze
delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di
ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle
arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, promuovono iniziative di eccellenza nel limite massimo di
spesa annuale di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006,
utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18
dicembre 1997, n.440, come determinata dalla Tabella C allegata alla
legge 30 dicembre 2004, n.311.
- Sulla base di specifiche convenzioni
stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e
con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione
e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le
università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo di
cui all'articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori di
musica organizzano apposite attività di formazione dei formatori
e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e
sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le predette
convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)
- I percorsi di formazione di cui all'articolo
4 hanno inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire,
nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il
diploma accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008,
l'assegnazione alle scuole.
- Restano salve le eventuali procedure dei
concorsi per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni
previgenti, e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal
giudice amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali,
o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette sulla
base delle medesime disposizioni.
- I requisiti e le modalità essenziali
della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei
docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione
professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al
decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, concorrono alla
determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui
all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini
del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a
livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina
le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono
definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo
educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine
del secondo ciclo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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